giovedì 2 febbraio 2012

Interpellanza: MODALITÀ DI VERIFICA DEL REGIME DI GODIMENTO DEGLI ALLOGGI DEL COMPLESSO DENOMINATO “GREEN CAMPUS”

Al Sindaco del Comune di Pavia

VISTE:

q         La realizzazione tuttora in corso di immobili nella zona Cravino (complesso denominato “Green Campus”), destinati a “Residenza Universitaria”, che era stata autorizzata dal Comune di Pavia con l’obbligo di “affittare unicamente alle seguenti categorie di locatari: studenti iscritti all'Università di Pavia o allo Iuss; dipendenti o assimilati dell'Università di Pavia, dello Iuss o di enti con essi convenzionati per attività di ricerca e didattica; docenti, ricercatori, specializzandi, studiosi, studenti in visita presso l'Università di Pavia, lo Iuss o enti con essi convenzionati per attività di ricerca e didattica”
q         La pubblicità e le informazioni disponibili sul sito web www.greencampuspavia.it, da cui si evince che le 326 unità abitative del complesso “Green Campus” sono:
o       in vendita, anziché soggette a locazione
o       acquistabili sul libero mercato, poiché non viene menzionato il vincolo del regime di godimento degli alloggi come riservato a studenti e dipendenti universitari e assimilati

CONSIDERATO:

q         L’interesse della collettività e dell’Amministrazione Comunale affiché i vincoli determinati dal vigente PRG (e quelli che verranno stabiliti nel PGT in via di definizione) siano osservati nel pieno rispetto della lettera e dell’indirizzo dell’estensore del Piano, in particolare ove si determini la destinazione “a servizi”

SI
CHIEDE:

1.         Se si ritiene appropriato che gli alloggi vengano posti in vendita per uso libero, e non destinati alla locazione.
2.         Se, nel caso in cui la vendita degli alloggi risulti permessa, quali sono e come verranno implementate le azioni di controllo da parte dell’Amministrazione al fine di garantire che la destinazione d’uso dell’immobile rispetti la destinazione prevista “a servizi”, e non a residenza.


Guido Giuliani

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Discussione nel Consiglio Comunale del 02/02/2012

[presente Franco Corona tra il pubblico]

Intervento Consigliere GIULIANI
q         urbanistica, interesse collettivo
q         rispetto delle norme
q         ruolo dell’amministrazione comunale
q         concorrenza tra le imprese, libero mercato, no a indebiti vantaggi a certe imprese
q         libera vendita è significa che l’immobile è indistinguibile da uno destinato a “residenza” è dov’e’ la destinazione a servizi ???

Assessore FRACASSI
q         Concordo sulla prima parte dell’intervento: spetta a noi fare rispettare le regole
q         In funzione delle domande:
o       Tutto e’ stato fatto in regola secondo le linee del PRG (preparato dal prof Rampa, durante amministrazione Albergati2)
o       I vincoli sono sull’utilizzo, e non sulla proprieta’
o       Noi non stiamo a guardare il discorso sulla proprieta’  -  siamo in uno stato libero  -  tutto e’ stato fatto in regola  -  importante e’ che all’interno delle abitazioni vivano solo persone che fanno parte delle categorie citate nell’atto d’obbligo
o       Non c’e’ nulla di male se ciascuno di noi acquista un appartamento per i propri figli  -  io, ad esmpio non lo posso abitare, mia figlia iscritta all’universita’ si’  -  una volta che mia figlia abbia terminato gli studi universitari, non avrà più diritto ad abitare l’immobile, che dovrà essere dato in affitto a soggetti rientranti nelle categorie citate nell’atto d’obbligo
q         Forme di controllo?  Non dobbiamo fare il processo alle intenzioni  -  gli alloggi non sono ancora abitati - le forme di controllo sono quelle previste dalla legge + regolamento edilizio

Replica Consigliere GIULIANI
q         Ringrazio l’assessore per la sua risposta formale alle domande sui criteri di verifica, e anche per la non-risposta riguardo alla fattuale destinazione di uso: se le unità immobiliari sono in vendita sul libero mercato, non si capisce cosa distingue la destinazione a servizi dalla destinazione a residenza. Sappiamo bene che, una volta che un privato cittadino acquisti una unità immobiliare e, pur non avendone i requisiti, la abiti, non sarà perseguibile o sanzionabile.
q         Prendiamo atto del fatto che questa amministrazione ha accettato passivamente le condizioni che vigevano sul terreno, mentre avrebbe potuto rinforzare i vincoli al momento della concessione del permesso a costruire, ad esempio vietando la vendita delle singole unità abitative, consentendone invece la vendita in lotti indivisibili con dimensione minima pari a 10 o 20 unità immobiliari.


Contro-replica Assessore FRACASSI
q         Partiamo da due principi diversi e da modi di pensare diversi  -  non siamo in uno stato di polizia  -  imporre alle imprese le condizioni citate ad esempio dal consigliere Giuliani diventerebbe un sopruso  -  non siamo interessati a sapere quante sono le società che gestiscono le diverse unità immobiliari  -  nel momento in cui il singolo o la proprieta’ non rispetti le regole, ne risponderanno penalmente - 


[ADDENDUM]
Risposta scritta fornita dall’Arch. Moro all’Assessore Fracassi (data: 31/01/2012)


  1. Le norme di attuazione del PRG regolano il servizio in termini di utilizzo del bene e quindi in funzione dell’attività insediata, pertanto la proprietà del bene non è rilevante
  2. Le forme di controllo dell’attività edilizia sono quelle previste dalla legge (articolo 27 Testo Unico Edilizia), così come precisate dall’articolo 80 del regolamento edilizio

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